La  nota  all'art.  6  della legge citata in epigrafe, riportata a
pag. 14 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, e'  sostituita  dalla
seguente:
 
          "Nota all'art. 6:
             -  L'art. 38 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela
          della liberta' e dignita' dei  lavoratori,  della  liberta'
          sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e
          norme sul collocamento) e' il seguente:
             'Art.  38  (Disposizioni  penali). - Le violazioni degli
          articoli 2, 4, 5, 6, 8, 15, primo comma, lettera  a),  sono
          punite,  salvo  che  il  fatto  non  costituisca piu' grave
          reato, con l'ammenda da lire centomila a lire un milione  o
          con l'arresto da quindici giorni ad un anno.
             Nei  casi piu' gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda
          sono applicate congiuntamente.
             Quando,  per le condizioni economiche del reo, l'ammenda
          stabilita nel primo comma puo' presumersi inefficace  anche
          se  applicata  nel  massimo,  il  giudice  ha  facolta'  di
          aumentarla fino al quintuplo.
             Nei   casi   previsti  dal  secondo  comma,  l'autorita'
          giudiziaria ordina la pubblicazione della  sentenza  penale
          di  condanna  nei  modi  stabiliti  dall'art. 36 del codice
          penale'.
            La  misura  minima e massima della sanzione pecuniaria di
          cui al primo comma dell'articolo  soprariportato  e'  stata
          successivamente  moltiplicata  per  tre  (legge 24 novembre
          1981, n. 689, art. 113, terzo  comma).  La  misura  attuale
          della  sanzione  e' quindi 'da lire trecentomila a lire tre
          milioni'".